Codice dei contratti, decreto Semplificazioni 2020: Anac, facilitare le gare di appalto per le imprese in crisi

Modiche non definitive al Codice dei contratti

Il codice degli appalti (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50) aggiornato con le modifiche, da ultimo, introdotte dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120., contiene all’articolo 1 le nuove regole per i contratti sotto soglia, in vigore sino al 31 luglio 2021 e, quindi, a tempo. Non si tratta, quindi, di modifiche definitive al Codice dei contratti ma, ancora una volta, di modifiche provvisorie che, appunto, cesseranno.

Per quanto concerne i sistemi di aggiudicazioni di lavori, servizi e forniture di importo al di sotto della soglia comunitaria sono previste soltanto due
modalità con deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del codice dei contratti e con la conseguente applicabilità delle altre norme dello stesso codice e, in particolare, dell’articolo 36, comma 1, il quale prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50 , in particolare che l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del codice codice dei contratti, garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

ANAC utilizzare tutta la flessibilità consentita dal Codice dei contratti pubblici

Fare in modo che le imprese che hanno risentito dell’emergenza Covid, con calo di fatturato e commesse, non siano penalizzate nelle gare pubbliche. Per questo l’Anac fornisce una serie di suggerimenti per la predisposizione dei bandi, a normativa invariata, per facilitare la massima partecipazione, afferma il presidente Giuseppe Busia.

L’Anac pertanto suggerisce alle stazioni appaltanti, come previsto dal Codice, di valutare attentamente la necessità di richiedere la dimostrazione di tali requisiti tramite il possesso di un fatturato minimo annuo per il triennio precedente la gara che comprende gli anni 2020 e 2021. Qualora le stazioni appaltanti ritengano necessario richiedere la dimostrazione del fatturato minimo annuo, sarebbe opportuno che il valore del fatturato richiesto fosse inferiore a quello massimo consentito dalla norma, ossia al doppio dell’importo a base d’asta. Per quanto riguarda la capacità tecnica delle imprese, l’Autorità, nel rilevare che la mancata erogazione dei servizi può avere un impatto anche sulla dimostrazione dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, ricorda che, per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nei bandi che “sarà presa in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima”, come previsto dal Codice dei contratti pubblici. (© Copyright ANSA).