Soci in affari, chi sono
Il socio in affari è una «parte esterna con cui l’organizzazione ha o progetta di stabilire una qualsivoglia forma di relazione commerciale».
L’espressione “affari”, ai sensi della norma UNI ISO 37001:2016, viene intesa in senso ampio, indicando tutte quelle attività che sono pertinenti agli scopi dell’organizzazione.
A titolo non esaustivo, i soci in affari comprendono clienti, acquirenti, “joint venture”, partner in joint venture, partner in consorzio, fornitori esterni, appaltatori, consulenti, sub-appaltatori, fornitori, venditori, esperti, agenti, distributori, rappresentanti, intermediari e investitori.
Tale definizione dovrebbe essere interpretata in linea con il profilo del rischio di corruzione dell’organizzazione da applicare ai soci in affari che possono ragionevolmente esporre l’organizzazione ai rischi di corruzione.
Scopo della Due Diligence
Lo scopo di condurre il processo di Due Diligence su determinati soci in affari di un’organizzazione è quello di valutare ulteriormente la portata, l’entità e la natura dei rischi di corruzione più che bassi identificati nell’ambito della valutazione del rischio effettuata dall’organizzazione, nonché di fungere da controllo aggiuntivo e mirato nella prevenzione e nel rilevamento del rischio di corruzione, nell’ottica di informare la decisione dell’organizzazione sull’eventualità di procrastinare, interrompere o revisionare le relazioni con i soci in affari.
Possibili fattori da valutare
I fattori che l’organizzazione può trovare utili da valutare, in relazione alla possibile Due Diligence sui soci in affari, sono:
- se il socio in affari sia un’entità commerciale legittima, come dimostrato da indicatori, quali i documenti di iscrizione al registro delle imprese, la registrazione delle scritture contabili annuali, il numero di partita IVA, la quotazione in borsa;
- se il socio in affari abbia le qualifiche, l’esperienza e le risorse necessarie per condurre le attività commerciali per cui è stato assegnato l’appalto;
- se e in che misura il socio in affari abbia un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- se il socio in affari abbia la fama di coinvolgimento in atti di corruzione, condotte fraudolente, illeciti o condotte scorrette simili, oppure se sia stato indagato, condannato, sanzionato o escluso da procedure per corruzione o reati analoghi;
- l’identità degli azionisti (compresi gli aventi diritto economico) e l’alta direzione dei soci in affari e se essi:
- abbiano la fama di coinvolgimento in atti di corruzione, condotte fraudolente, illeciti o condotte scorrette simili;
- siano stati indagati, condannati, sanzionati o esclusi da procedure per corruzione o reati analoghi;
- abbiano qualsiasi legame diretto o indiretto con il cliente o con l’acquirente dell’organizzazione oppure con un pubblico ufficiale pertinente che potrebbe portare ad atti di corruzione (ciò comprenderebbe le persone che non sono pubblici ufficiali di per sé, ma che possono essere legate direttamente o indirettamente a pubblici ufficiali, a candidati a cariche pubbliche, ecc.);
- la struttura degli accordi sulle transazioni e sui pagamenti.
La natura, il tipo e l’entità della Due Diligence effettuata dipendono da fattori come la capacità dell’organizzazione di ottenere informazioni sufficienti, i costi da sostenere per l’ottenimento delle informazioni e l’entità del possibile rischio di corruzione posto dalla relazione.