Reati contro il patrimonio culturale

Nel mercato dell’arte cresce il rischio di coinvolgimento penale per effetto della legge n. 22/22

RESPONSABILITÀ 231 IN CASO DI REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Rischio elevato per case d’aste, musei, fondazioni e istituti di credito, oltre a investitori, galleristi e collezionisti d’arte: possono essere coinvolti penalmente molto più facilmente rispetto al passato.

Scatta, infatti, la responsabilità 231 in caso di reati contro il patrimonio culturale.

E così sono molti di più gli operatori del mercato dell’arte che dovranno prestare massima attenzione ai nuovi reati presupposto e valutarne l’impatto sulla gestione dei rischi. È questo uno degli effetti della Legge n.22 del 9 marzo 2022 Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, pubblicata in Gazzetta ufficiale n.68 del 22 marzo ed entrata in vigore il giorno successivo, che ha infatti inserito determinate fattispecie penali a protezione dei beni culturali nell’elenco dei reati presupposto per la responsabilità penale e amministrativa delle persone giuridiche, disciplinata ai sensi del D.lgs. 231/2001.

REATI PRESUPPOSTO 231

La nuova normativa concerne i seguenti delitti, attualmente previsti dal Codice penale:

  • Violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies)
  • Appropriazione indebita di beni culturali (art. Art. 518-ter)
  • Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies)
  • Uscita o esportazione illecita di beni culturali (art. 518-undecies)
  • Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento, e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies)
  • Contraffazione di opere d’arte (art. 518-quaterdecies)
  • Furto di beni culturali (art. 518-bis)
  • Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater)
  • Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies)
  • Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies)
  • Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies).

La disciplina 231, nel nostro ordinamento, già prevede il coinvolgimento degli enti, in sede penale, per alcuni delitti commessi nel loro interesse o vantaggio da coloro che rivestono posizioni apicali o da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi (cfr. art. 5, D.lgs. 231/2001).

LA RIFORMA

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo impianto normativo, tutti i reati contro i beni culturali sono stati collocati, innanzitutto, all’interno del Codice penale sotto il Titolo VIII-bis Dei delitti contro il patrimonio culturale con la contestuale abrogazione delle fattispecie che erano precedentemente disciplinate dal D.lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Si è poi proceduto a un generale inasprimento del trattamento sanzionatorio per questa categoria di reati, con la previsione di ulteriori e nuove circostanze aggravanti. Infine, in tema di confisca cosiddetta allargata (art. 240-bis, cp), il legislatore ha ampliato il catalogo dei delitti in relazione ai quali la misura è consentita, inserendo anche

  • Ricettazione di beni culturali;
  • Impiego di beni culturali provenienti da delitto;
  • Riciclaggio e l’autoriciclaggio di beni culturali.

I PROFILI DELLE PERSONE GIURIDICHE COINVOLTE DALLA RIFORMA

La previsione della responsabilità 231 rappresenta forse l’elemento di maggior novità e impatto della riforma. Tra i soggetti potenzialmente interessati, non si annoverano solo le organizzazioni criminali ma anche quelle realtà organizzate in modo assolutamente fisiologico. Infatti, nell’ambito del mercato dell’arte, operano frequentemente non solo persone fisiche con diverse competenze e professionalità, come investitori qualificati e no, galleristi, collezionisti esperti, semplici appassionati d’arte, ma anche persone giuridiche di varia natura, quali:

  • Case d’asta nazionali e internazionali;
  • Istituzioni museali pubbliche e private;
  • Archivi d’artista;
  • Fondazioni;
  • Istituti di credito.

Precedentemente alla Legge n.22 del 9 marzo 2022, queste realtà potevano subire un coinvolgimento in sede penale, ex D.lgs. 231/2001, a seguito della commissione di reati in qualche modo correlati alla tutela del patrimonio culturale, nei casi in cui il pubblico ministero avesse eventualmente ipotizzato, a carico di un soggetto apicale o sottoposto alla sua direzione/vigilanza, una contestazione di ricettazione, riciclaggio o autoriciclaggio.

L’attuale inserimento dei delitti contro il patrimonio culturale nell’elenco dei reati presupposto ex D.lgs. 231/2001 ha invece amplificato, in modo esponenziale, il rischio che questi soggetti possano concretamente subire anche solo un coinvolgimento penale, a fronte di condotte che, in alcuni casi, potrebbero difficilmente integrare il modello punitivo di riferimento.