White-collars Crimes

UN BREVE EXCURSUS STORICO

Per comprendere cosa sia il registro UBO (Ultimate Beneficial Owner) e il difficile iter di recepimento del “beneficiario effettivo” negli Stati dell’UE (ma non solo), è utile sottolineare come questo concetto sia originariamente ascrivibile alla common law piuttosto che agli ordinamenti continentali di derivazione romanistica.

L’espressione compare per la prima volta nel 1966 in un protocollo relativo al preesistente trattato del 1945 sulla doppia imposizione fiscale tra USA e Regno Unito, negli articoli riguardanti i dividendi, gli interessi e le royalties; ricompare in un trattato del 1967 sulla doppia imposizione fiscale tra Regno Unito e Paesi Bassi, e nei commentari ufficiali dell’OCSE del 1977, che aggiornano il modello del 1963, preferendo il “beneficial owner” al preesistente concetto di “recipient”, allo scopo di impedire che un mero intermediario potesse beneficiare del trattamento convenzionale.

Infine, la locuzione viene mutuata nell’ordinamento comunitario attraverso la direttiva 2005/60/CE (successivamente abrogata dalla 2015/849) relativa alla “prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”, che, nell’art.3 par.6, descrive il titolare effettivo come colui o coloro che, in caso di società, abbiano il “controllo diretto o indiretto” di una percentuale delle azioni (25% +1) o dei diritti di voto, anche tramite azioni al portatore.

SI VA VERSO STANDARDS GLOBALI DI TRASPARENZA?

Fissare un modello standardizzato di convenzione fiscale, in un contesto economico-finanziario profondamente diverso da quello del 2005, è diventato un obiettivo di primaria importanza per l’UE. Infatti, l’attuale panorama geoeconomico è contraddistinto non solo dalla criminalità organizzata autoctona, dal terrorismo di stampo islamico e dalla pianificazione fiscale internazionale, ma anche dalla diffusione delle criptovalute, dal clamore suscitato dall’inchiesta OpenLux, dall’impatto mediatico dei Panama, Paradise e Pandora Papers, dalla nuova guerra fredda con Cina e Russia e dal conseguente congelamento dei beni degli oligarchi delle ex repubbliche sovietiche.

Tuttavia, bisogna ammettere che, malgrado le lungaggini burocratiche, i problemi di conformità e la comprensibile Babele interpretativa derivante dall’introduzione del “beneficiario effettivo” in Stati con ordinamenti giuridici di civil law o misti, misure e norme antielusive che contrastino gli effetti distorsivi sull’economia, soprattutto in relazione al treaty shopping e alle shell companies, sono già presenti in numerosi Paesi, e ben oltre i confini comunitari. A conferma di ciò, basti pensare a strategie antiabuso come l’abstinence approach, che implica il divieto di stipulare convenzioni con gli Stati che offrono regimi fiscali privilegiati, i cosiddetti paradisi fiscali.

Oggi, almeno sulla carta, è molto più macchinoso e rischioso metter su strutture aziendali frammentate e opache rispetto agli anni ’90. Senza alcun dubbio, parte del merito, almeno a livello programmatico, va attribuita al GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale), che ad oggi conta 39 membri a pieno titolo, compresi Russia, Cina, India, Arabia Saudita, Singapore e Malesia. In questo modo, si amplia la platea di Stati che intendono adottare politiche di contrasto ai reati transfrontalieri, causando, nel corso del tempo, una sostanziale diminuzione dei “white-collars crimes”. Sebbene non siano vincolanti e, quindi, non creino obblighi giuridici (soft law), il recepimento delle raccomandazioni è periodicamente oggetto di valutazione da parte di periti internazionali e, a partire dal 2000, l’organizzazione intergovernativa redige una lista nera di Stati caratterizzati da gravi carenze strategiche, preventive e repressive, nell’attuazione delle linee guida di cooperazione fiscale.

Il 4 marzo 2022 il GAFI ha adottato emendamenti alla Raccomandazione 24 che stabiliscono standard più rigorosi sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche, per assicurare una maggiore trasparenza sul controllo dei dati e mitigare i rischi di un possibile uso improprio. I paesi ora dovranno garantire che le informazioni sul beneficiario effettivo vengano gestite da un’autorità pubblica o da un meccanismo alternativo in grado di espletare i propri compiti in modo adeguato e celere. Per facilitare l’introduzione dei registri UBO, il GAFI analizzerà anche la crescente esperienza pratica degli Stati, al fine di identificare le migliori strategie e incoraggiarne la diffusione. Ovviamente, per i paesi membri sarà impossibile conseguire gli ambiziosi obiettivi prefissati senza una adeguata digitalizzazione dei procedimenti amministrativi in ambito fiscale e senza una cooperazione transfrontaliera che vada aldilà delle inimicizie politiche.

A CHE PUNTO È L’ITALIA  

Nonostante la quinta direttiva antiriciclaggio (2018/843) imponga la creazione di un elenco pubblico dei titolari delle società, in Italia non è stato ancora istituito un registro UBO. Insieme a Ungheria e Lituania, l’Italia detiene il primato negativo nella calendarizzazione progettuale e nella relativa attuazione della banca dati. Tuttavia, il Consiglio di Stato, con il parere n. 1835 del 6 dicembre 2021, ha dato il via libera al decreto interministeriale. A breve dovrebbe approdare sulla Gazzetta Ufficiale il decreto Mef-Mise, che permetterà all’Italia di partecipare in modo efficiente al sistema di interconnessione europeo dei registri dei titolari effettivi (Beneficial Ownership Registers Interconnection System – BORIS), istituito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/369 e divenuto operativo dal 22 marzo 2022.

Per ora, ovviamente, è impossibile avere dettagli certi sul nuovo registro UBO, ma una vecchia bozza del decreto, all’art.3, indicava già l’obbligo di comunicare eventuali variazioni dei dati attinenti alla propria titolarità effettiva entro 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo a variazione.

Le Camere di commercio, molto probabilmente, saranno incaricate di accertare le eventuali violazioni dell’obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. In questo modo si rispetterebbero gli ultimi emendamenti del GAFI che enfatizzano la necessità di condividere informazioni dettagliate e sempre aggiornate. Secondo indiscrezioni, il registro potrebbe essere suddiviso in due sezioni: autonoma per le imprese e le persone giuridiche private, e speciale per i trust e gli istituti giuridici affini. Sia per il pubblico che per i soggetti obbligati l’accesso al registro sarà vincolato al pagamento di diritti di segreteria che saranno fissati con l’apposito decreto del Mef-Mise.

Proprio la fruizione dei registri UBO al pubblico, secondo Transparency International, resta il tallone d’Achille nella lotta al riciclaggio di denaro. La maggior parte dei paesi europei, infatti, ha introdotto barriere come la registrazione e i paywall, che, seppur legali, limitano il libero accesso ai dati.

Fonte articolo

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