Il Registro dei Titolari Effettivi

Il Registro dei Titolari Effettivi

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 10 giugno 2026, n. 122 sul Registro dei Titolari Effettivi, recependo gli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva UE 2024/1640 (cd. VI Direttiva Antiriciclaggio).

Questo modifica il precedente D.Lgs. n. 231/2007 distinguendo, per l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, tra autorità pubbliche, soggetti obbligati e soggetti portatori di un interesse legittimo. Per queste tre categorie sono dunque previste differenti modalità di accesso al Registro delle Imprese per l’ottenimento delle informazioni sulla titolarità effettiva.

L’articolo 21-bis (“Accesso da parte delle autorità”) prevede un accesso immediato, non filtrato, diretto e libero, senza previa comunicazione al soggetto interessato per un vasto novero di autorità, tra cui Ministero dell’economia e delle finanze, Autorità di vigilanza di settore, Unità di informazione finanziaria per l’Italia, Direzione investigativa antimafia, Guardia di finanza, Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, autorità giudiziaria, Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane e dei monopoli, Comitato di sicurezza finanziaria, Autorità antiriciclaggio europea (AMLA), Procura europea (EPPO), ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), Europol e Eurojust.

Per quanto concerne i soggetti obbligati, questi sono trattati nell’articolo 21-ter (“Accesso da parte dei soggetti obbligati”). Questi possono accedere tempestivamente alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nella sezione autonoma e nella sezione speciale del Registro delle imprese esclusivamente a supporto degli adempimenti concernenti l’adeguata verifica della clientela. Per accedere sarà necessario, inoltre, un accreditamento presso la Camera di Commercio competente.

Infine, l’articolo 21-quater (“Accesso da parte dei soggetti aventi un legittimo interesse”) individua le categorie che possono accedere alle informazioni circa la titolarità effettiva. Queste categorie includono (a titolo esemplificativo e non esaustivo) giornalisti, enti del terzo settore (comprese le ONG), professori e ricercatori universitari e di enti di ricerca, persone che documentino l’esistenza di una effettiva contrattazione commerciale o finanziaria in corso, soggetti obbligati di Paesi terzi, autorità di Paesi terzi omologhe delle autorità competenti dell’Unione europea in ambito AML/CFT, pubbliche amministrazioni competenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), pubbliche amministrazioni stazioni appaltanti, Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e fornitori di prodotti e servizi in ambito AML/CFT.

Questo D.lgs è entrato formalmente in vigore a partire dal 23 luglio 2026, sebbene siano poi necessari i relativi provvedimenti attuativi per renderlo concretamente operativo.